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Il prossimo 15 agosto 2013 per tutti i professionisti scatta l’obbligo, previsto dal DL 138 del 2011, di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una circolare che riassume le principali indicazioni fornite sull’argomento da una serie di documenti da esso elaborati, grazie anche all’ausilio qualificato del suo Centro studi. In particolare, il riferimento è ai seguenti documenti:

-          la nota del Centro studi Prime indicazioni per orientare gli iscritti all’Albo degli ingegneri che svolgono attività professionale alla scelta della polizza di responsabilità professionale ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e, DL 138/2011(giugno 2012);

-          la Circolare del CNI del (luglio 2012);

-          il quaderno del Centro Studi Cni n.134/2012 dal titolo L’assicurazione professionale dell’ingegnere (settembre 2012);

-          la nota del Centro studi su L’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli ingegneri (aprile 2013).

Tanto per cominciare, la circolare del CNI definisce l’oggetto della polizza, ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale. Rammenta, inoltre, l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, al momento dell’assunzione dell’incarico.

Il CNI, poi, precisa che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, la professione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale).

Il documento, quindi, segnala le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle che sono da ritenersi essenziali:

-          la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale;

-          l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività;

-          la previsione di una retroattività;

-          la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale

Altre condizioni sono:

-          la Deeming clause, ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;

-          la Continuous Cover Clause, ovvero l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;

-          la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.

La circolare, infine, allo scopo di fornire un orientamento agli iscritti, propone un’analisi – elaborata dal Centro studi – di una serie di polizze di RC professionale, attraverso una griglia di valutazione delle diverse proposte presenti sul mercato. Tra le varie proposte pervenute dagli operatori, sono state prese in esame quelle che dispongono di condizioni in linea con le caratteristiche richieste dalla polizza assicurativa professionale. A questo proposito, invitiamo gli interessati a consultare il documento allegato.

Circolare n.250

Errata corrige tabella comparativa assicurazione