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I liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione di direzione dei lavori e di collaudo, statico, come esplicitamente richiesto dall’art. 67 comma 2 del DPR 380/01, e tecnicoamministrativo, sono tenuti all’iscrizione all’Albo professionale ed agli obblighi connessi: formazione permanente, assicurazione, rispetto di regole deontologiche.

“Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ritiene profondamente sbagliata la decisione dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di non inserire il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell’art. 102 del Codice, chiedono di essere iscritti all’Albo dei Collaudatori.

“Una decisione che, con i nostri rappresentanti nella Commissione relatrice e nell’Assemblea generale, abbiamo contestato anche con esplicito voto contrario. Essa contraddice i più elementari principi di parità di requisiti tra controllore e controllato e sottrae al rispetto di regole deontologiche l’importantissima funzione del collaudatore caratterizzata, oltre che da competenza, anche da terzietà.

“Occorre ricordare che la legge 1086 del 1971 ed il DPR 380 del 2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci anni. Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti ad utilizzare un unico professionista per svolgere anche la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, il quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, è logico ritenere che il requisito dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo debba valere per lo svolgimento di entrambe le prestazioni.

“Contrasteremo – conclude il CNI - in ogni sede appropriata la posizione dell’Assemblea del CSLLPP cercando di ristabilire i principi della parità di condizioni tra soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere la stessa prestazione professionale senza offrire alla committenza, e quindi alla società, le medesime garanzie”.

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