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Il comma 7 dell’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, dedica un riferimento particolare alle attività professionali. In tale ambito, però, le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto; la loro attuazione concreta avviene per il tramite di ispezioni nei cantieri e di un confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere.

L’emergenza causata dal Covid-19, con la relativa adozione del Dpcm 11 marzo 2020, pongono un problema relativo all’attività nei cantieri, con particolare riferimento ai compiti del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la fase di sicurezza in fase di esecuzione. A questo proposito, la RPT ha esposto la propria posizione ufficiale attraverso una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

La RPT rileva che le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto. La loro attuazione concreta avviene attraverso ispezioni nei cantieri e il confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere. Il Dpcm non prevede espressamente la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un’opera ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un “reparto aziendale non indispensabile alla CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. www.reteprofessionitecniche.it Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581 produzione”. Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle che hanno attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell’emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma).

A parere della RPT, quindi, non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020. In questo contesto, la natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.

Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, la RPT ritiene comunque opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:

- attivare un confronto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di validità del Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;

- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell’impresa la valutazione del rischio riferita all’emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;

- tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;

- il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;

- laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE

Con successive comunicazioni, in raccordo con i Ministeri competenti e la filiera delle Costruzioni, la RPT diffonderà ogni ulteriore raccomandazione utile alla gestione dei cantieri in questa fase emergenziale.

 

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