Primo Piano

Si è tenuta oggi, 30 luglio, presso la Commissione 6 Finanze e Tesoro del Senato, l’Audizione della Rete delle Professioni Tecniche sull’Atto del Governo n. 99 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali", nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Oggetto della discussione sono state due proposte di emendamento allo schema di decreto legislativo (art. 10 e art. 11). 

La prima proposta, relativa all’articolo 10, riguarda la previsione della totale deducibilità per le spese connesse all’obbligo della formazione continua; deducibilità che ora è ferma al 50%.

“A fronte dell’istituzione dell’obbligo di formazione continua per tutti gli iscritti agli albi - ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore della RPT, che ha guidato la delegazione dei professionisti tecnici italiani - la possibilità di dedurre tali spese dal reddito resta ferma al 50%. Noi proponiamo l’estensione al 100%, soprattutto in ragione del fatto che tale misura non comporterà aggravio per le casse dello stato. Anzi, gli introiti fiscali aumenteranno proprio in seguito all’imposizione dell’obbligatorietà della formazione continua a tutti gli iscritti all’albo”.

La seconda proposta di emendamento, relativa all’articolo 11, riguarda le società tra professionisti. Al 7 giugno 2014 risultano essere state costituite solo 285 società tra professionisti. Nell’ambito delle professioni tecniche ne sono state costituite 18, contro le oltre 9 mila società di ingegneria.

“Allo stato attuale le Società tra Professionisti sono un autentico fallimento – ha affermato Zambrano – anche a causa dell’indeterminatezza, dovuta al legislatore, in merito al loro inquadramento fiscale”. “La norma inserita nell’art. 11” continua Zambrano “impone alle STP di essere inquadrate fiscalmente come associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche, indipendentemente dal fatto che esse possano costituirsi anche come società di capitale o a responsabilità limitata. La nostra proposta, invece, considera naturale per le STP l’inquadramento del loro reddito come reddito da capitale, facendo salva l’invarianza contributiva in termini previdenziali per le casse professionali; su questa base proponiamo però di lasciare ai professionisti che costituiscono una STP libertà di scelta in merito al regime fiscale in cui inquadrare le loro società”. 

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