Ricerche

L’istituto della mediazione giudiziaria, introdotto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (poi completato dalla normativa di attuazione di cui al D.M. n. 180/2010), rientra tra le misure deflattive del contenzioso civile, adottate dal legislatore per ovviare al problema dell’eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari civili. Il Decreto Legislativo riconosce agli Ordini professionali (art. 19, comma 1) la facoltà di istituire, nelle materie di propria competenza, e previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi di mediazione speciali, “avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità”. Si tratta di un’apertura fondamentale nei confronti degli Ordini professionali, specie tenuto conto della pregressa tendenza abolizionista, dal momento che tali enti (insieme alle Camere di commercio) sono ritenuti dal legislatore idonei a dare attuazione al principio di “sussidiarietà orizzontale” in materia di amministrazione della giustizia, contribuendo in modo significativo alla riduzione del contenzioso giudiziario attraverso la messa in funzione di organismi di mediazione autonomi.

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